Statuto Fondazione

CAPO I Origine e Scopi

Art. 1

L’”Asilo Infantile Vittorio Emanuele II” sorto nel 1867 per iniziativa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Savignano con lo scopo di “provvedere alla educazione intellettuale, modale e fisica dei fanciulli d’ambo i sessi in modo da renderli preparati all’istruzione elementare ed informati alle attitudini di ordine e di lavoro” fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto n. 1903 del 14/10/1874. Nel corso della sua storia si è ispirato innanzi tutto ai principi della mutualità, e attraverso la lunga collaborazione con gli ordini religiosi delle suore Maestre Pie dell’Addolorata prima e delle suore Clarisse Apostoliche di Santa Lucia poi, ha inteso promuovere l’educazione religiosa, oltre che intellettuale, morale e fisica dei fanciulli, con particolare attenzione a quelli più bisognosi. L’Ente ha sempre svolto la propria attività in immobili messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Savignano sul Rubicone.
L’Ente ha ottenuto il riconoscimento di istituzione a carattere “educativo-religioso” ai sensi dell’Art.25 del DPR 24/07/1977 n. 616 con D.P.C.M. del 1/12/1978.
Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la scuola materna gestita dall’Ente ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000. Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 165 del 20 luglio 2007 l’ente ha assunto personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Capo II del Titolo II del I Libro del Codice Civile, assumendo la nuova denominazione “Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuete II”. La sede della Fondazione è in Savignano sul Rubicone Via Don Minzoni n.27.

Art. 2

La Fondazione persegue lo scopo principale di educare l’infanzia al fine di favorire il più equilibrato sviluppo della persona. L’azione educativa si ispira ai principi cattolici. Per l’attuazione di tale scopo la Fondazione gestisce una scuola dell’infanzia paritaria e può inoltre intraprendere iniziative volte ad offrire ulteriori opportunità formative, educative e di socializzazione a bambini e adulti anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
Per la gestione dei propri servizi la Fondazione si avvale di personale religioso e o laico, nonché dell’eventuale opera volontaria di sostenitori e benefattori, secondo le modalità previste dalla legge. L’impiego del personale religioso è disciplinato da apposita convenzione con il relativo Ordine di appartenenza.

Art. 3

Le modalità di funzionamento della scuola dell’infanzia paritaria e di eventuali altri servizi sono disciplinate da appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3.
Il regolamento della scuola dell’infanzia paritaria disciplina le modalità di ammissione, le modalità di determinazione delle rette e di eventuali agevolazioni nonché le modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.
Lo stesso regolamento deve comunque garantire, compatibilmente con le esigenze educative e possibilità gestionali, priorità di ammissione a coloro che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà sociale, economica relazionale ed affettiva, o il cui contesto familiare non possa garantire adeguato accudimento.
L’utilizzo dell’immobile in cui è ospitata la scuola dell’infanzia paritaria ,di proprietà dell’amministrazione comunale, è regolato da apposita convenzione tra la Fondazione e i1 Comune di Savignano.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni risultanti al momento della trasformazione e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, qualora per delibera del Consiglio di amministrazione tali apporti vengano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 5

La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:

  1. le rette versate dalle famiglie dei bambini e le entrate derivanti dalle attività svolte;
  2. le entrate e i contributi derivati dalla convenzione con l’amministrazione comunale;
  3. i contributi di enti pubblici;
  4. elargizioni, liberalità, donazioni e lasciti di enti e soggetti privati;
  5. le rendite del patrimonio;
  6. le quote annuali dei Sostenitori.

CAPO II Sostenitori e Organi

Art. 6

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche risultanti socie dell’Asilo Vittorio Emanuele II all’atto della trasformazione dell’Ente in Fondazione di diritto privato.
Il Comune di Savignano sul Rubicone è Sostenitore di diritto della Fondazione.
Sono altresì Sostenitori tutti quelli, persone fisiche e persone giuridiche, che, successivamente alla trasformazione in Fondazione, presentano formale domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibera l’ammissione del nuovo Sostenitore con la maggioranza favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.
Essi sono iscritti nel libro dei Sostenitori tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.
Decadono dalla qualità di Sostenitore, con esclusione del Comune di Savignano sul Rubicone che in quanto sostenitore di diritto non è tenuto al versamento della quota annuale, coloro che non provvedono, nonostante formale sollecito, al versamento della quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

  • l’Assemblea dei Sostenitori;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Sindaci.

Art. 8

I Sostenitori quelli indicati nell’atto di trasformazione, quelli divenuti tali successivamente, decorsi sei mesi dalla data di iscrizione, e quello di diritto costituiscono l’Assemblea dei Sostenitori.

All’Assemblea dei Sostenitori compete:

  1. la elezione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione;
  2. la elezione di tre membri del Collegio dei Sindaci;
  3. la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  4. la nomina da liquidatori in caso di estinzione e la eventuale indicazione degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuato dopo la liquidazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno; delle riunioni nonché delle delibere assunte dall’Assemblea dei Sostenitori viene redatto a cura del Segretario apposito verbale controfirmato dal Presidente.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei Sostenitori.
L’Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata a ciascun Sostenitore almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere pubblicata all’Albo presso la sede legale.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le delibere relative alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni sostenitore ha diritto di esprimere un numero massimo di tre preferenze e di due per la elezione del Collegio dei Sindaci. Ogni Sostenitore ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, ad esclusione di quelle per le quali il presente statuto prevede maggioranze diverse.
Qualora un membro della Assemblea dei Sostenitori non possa partecipare alla Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Il diritto di partecipare alla Assemblea dei Sostenitori non è trasmissibile e viene meno per morte della persona fisica, per estinzione della persona giuridica, per dimissioni e per decadenza ai sensi dell’Art. 6 ultimo comma.

Art. 9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri:

  • cinque membri eletti dalla Assemblea dei sostenitori tra i propri componenti;
  • due membri nominati dal Comune di Savignano sul Rubicone;
  • un membro nominato dalla Spett/le Romagna Est Banca di Credito Cooperativo con sede in Savignano sul Rubicone o suoi aventi causa;
  • un membro nominato congiuntamente dalle tre Parrocchie di Savignano sul Rubicone.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri eletti dalla Assemblea dei Sostenitori, subentrano i non eletti in ordine di preferenze; in mancanza il Consiglio nomina, per cooptazione i sostituti che resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio. Detta nomina sarà soggetta a ratifica da parte della successiva Assemblea dei Sostenitori.
Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri eletti si procede al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

II Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, scegliendoli fra i cinque membri eletti dalla Assemblea dei Sostenitori, il Presidente, il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 11

II Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
E’ in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell’attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare parte dei propri poteri, fissandone i limiti nell’atto di delega, al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri delegati.
Nell’ambito dei poteri delegati, il Consigliere Delegato ha anche la rappresentanza della Fondazione.
In caso di particolare urgenza, quando cioè non sia possibile convocare in tempo utile il CdA, il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, le quali devono poi essere ratificate dal CdA nella prima riunione utile.

Art. 12

II Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere recapitata con qualsiasi mezzo, anche per via informatica, ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
II Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno, presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera, con la presenza di almeno cinque membri a maggioranza dei membri intervenuti, salvo i casi in cui il presente Statuto prescrive maggioranze diverse.
Le delibere devono essere prese con voto palese e vengono trascritte nell’apposito Libro dei Verbali.

Art. 13

II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Sostenitori.

Art. 14

La vigilanza contabile e amministrativa sull’andamento della Fondazione è affidata al Collegio dei Smdaci, composto da tre membri eletti dalla Assemblea dei Sostenitori tra i propri componenti, con le modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni; tutti i membri sono rieleggibili.
Qualora, durante il mandato venisse a mancare un componente del Collegio subentra il primo dei non eletti che resta in carica sino alla scadenza dell’organo; in mancanza i membri in carica cooptano il sostituto che, previa ratifica nella prima assemblea utile, rimane in carica sino alla scadenza dell’organo.
Qualora dovesse venire a mancare la maggioranza dei membri, si provvede al rinnovo dell’intero Collegio dei Sindaci.

CAPO III Esercizio Sociale, modifiche statutarie ed estinzione

Art. 15

L’esercizio sociale della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 16

Le modifiche allo Statuto – purché compatibili con la natura, le finalità e l’ispirazione della Fondazione – devono essere deliberate dalla Assemblea dei Sostenitori con maggioranza qualificata di almeno i quattro quinti dei presenti su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed approvate dall’Autorità tutoria.

Art. 17

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.
In caso di estinzione l’Assemblea dei Sostenitori, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti, nomina uno o più liquidatori. I1 patrimonio residuato dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità secondo le indicazioni della Assemblea dei Sostenitori all’atto della nomina dei liquidatori o, in difetto, alle Parrocchie di Savignano sul Rubicone.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

 

versione scaricabile dello “Statuto della Fondazione”

 

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